Due Csm, Alta Corte e sorteggio. Ecco le novità della riforma sulla separazione delle carriere
La riforma costituzionale modifica il titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità contenute nella riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati che ha ottenuto la terza approvazione alla Camera tra le proteste delle opposizioni in aula: ora manca soltanto il sì del Senato, previsto entro novembre, poi la vera partita si giocherà al referendum.
Ecco cosa prevede la riforma.
Due Csm
Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
Composizione e sorteggio dei due Csm
Una delle principali innovazioni relativa ai due organi di autogoverno della magistratura riguarda la loro composizione. La presidenza di entrambi i Csm è attribuita al oresidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo oresidente della Corte di Cassazione e il orocuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Nasce l’Alta Corte disciplinare
Altra novità riguarda l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L’organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni.
L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
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