Smalti senza Tpo e Dmta, tutto quello che c’è da sapere
Dal 1° settembre, in Europa, sarà vietato usare prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine). Se per i non addetti ai lavori questi nomi probabilmente non significano nulla, potrebbero invece suonare familiari per chi lavora in centri estetici e saloni di bellezza. Si tratta infatti di due composti chimici comunemente impiegati nei gel per unghie e negli smalti semipermanenti, che servono per migliorare la resa dei prodotti, garantire maggiore adesione e per permettere l’indurimento degli smalti sotto luce Uv. L’Unione Europea ha classificato la pericolosità di questi prodotti come “Repr. Cat 1B”, cioè potenzialmente tossici per la riproduzione umana, e di conseguenza ne ha impedito distribuzione, vendita e utilizzo.
Ma se il messaggio è chiaro da parte dell’Ue per quanto riguarda il divieto di impiegare queste sostanze, cosa significa invece per chi ha usato fino ad ora gel e smalti che contenevano Tpo e Dmta? Ci sono rischi per la salute? Ne abbiamo parlato con Corrado Lodovico Galli, past-president della Società Italiana di Tossicologia (Sitox) e della Federazione europea dei tossicologi e delle società di tossicologia (Eurotox), membro del comitato scientifico dell’Unione Europea per la sicurezza dei consumatori (Sccs).
Come funziona il divieto
Nell’analisi della sicurezza delle sostanze chimiche esistono due passaggi: il primo consiste nella valutazione del pericolo intrinseco, il secondo nella valutazione del rischio, cioè di quanto l’esposizione a una sostanza possa essere considerata dannosa. È facile però confondere questi due aspetti.
Facciamo un esempio. Il pericolo intrinseco di un paio di forbici appuntite sarà molto alto perché possono tagliare e provocare ferite anche gravi. Ma se usate correttamente, il rischio che ciò accada si abbassa e diventa quasi del tutto nullo.
La manicure con gel potrebbe provocare tumore alla pelle
“Nel caso del Tpo, ad esempio, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha riclassificato il pericolo intrinseco portandolo alla categoria 1B, per via del suo possibile effetto tossico sulla riproduzione umana, questo però non ha niente a che fare con il rischio effettivo derivante dall’uso di questa sostanza”, ha spiegato Corrado Lodovico Galli.
Il motivo del divieto
“Il divieto di prodotti con Tpo e Dmta non è stato applicato a seguito di segnalazioni, incidenti, casi clinici o allarmi, ma deriva piuttosto da una applicazione della legge europea che prevede che gli ingredienti classificati come categoria 1B finiscano nella lista delle sostanze proibite per uso cosmetico, fino a quando non vengono sottoposti a un eventuale vaglio da parte del comitato scientifico dell’Unione Europea per la sicurezza dei consumatori (Sccs), che può decretarne delle concentrazioni limite entro cui poter usare i composti”, ha sottolineato.
Precedentemente a questa riclassificazione, l’Sccs aveva infatti già stabilito, con lo studio SCCS/1528/14 del 2014, che il Tpo, per esempio, era sicuro per l’uso cosmetico se presente in concentrazioni inferiori al 5%.
Nessun pericolo per la salute di chi ne ha fatto uso fino a oggi
“Per via della riclassificazione, ora ci troviamo dunque in una fase per cui, non essendo nuovamente arrivato al tavolo dell’Sccs, il Tpo e, similmente, anche il Dmta, per questioni legislative, finiscono nella lista dei composti vietati”, ha puntualizzato Galli che ha inoltre rassicurato come “il rischio per la salute può essere considerato praticamente nullo per chi ha usato questi prodotti fino ad oggi”.
“Ovviamente però ciò dipende dall’uso che ne viene fatto – ha affermato Galli -. Se chi impiega queste sostanze è una persona esperta, con la giusta strumentazione, non ci sono problemi per la salute e chi ha fatto manicure di questo tipo può stare tranquillo”.
Il Tpo, infatti, durante il processo di indurimento dei gel tramite Uv, non può più evaporare, spostarsi o entrare in contatto con la pelle, diventando di fatto innocuo. Per far sì che ciò sia però possibile è fondamentale l’uso di metodi e strumentazioni adeguate: aspiratori e lampade Uv efficaci. Attenzione, quindi, a chi fa manicure in casa o si rivolge ad amici o parenti non professionisti.
La valutazione dei rischi
“La tossicità acuta, immediata, quella che si manifesta in tempi brevi, non esiste in presenza delle quantità che vengono normalmente usate nei centri estetici e nei saloni di bellezza”, ha chiarito Galli.
Smalto gel: bello ma poco igienico
“Per quanto riguarda le prove di fertilità il giudizio è stato dato perché a dosi molto alte, negli esperimenti su animali, alcuni organi subivano dei cambiamenti relativi al peso, e da questo gli scienziati hanno dedotto possibili conseguenze sulla fertilità. C’è però da dire che non sono stati valutati effetti sul numero di spermatozoi o su altri parametri simili come motilità o qualità dello sperma – ha proseguito -. Quindi, in quantità molto alte ci potrebbero essere problemi, ma non ai bassi livelli comunemente impiegati nella cosmetica, sia per i clienti che per gli operatori stessi che, al massimo, potrebbero sviluppare irritazioni o sensibilizzazione a livello cutaneo locale a questi composti, ma non effetti tossici”, ha chiarito nuovamente Galli.
Attenzione alla legge
Nonostante si possa stare tranquilli, dal punto di vista legislativo scatta comunque il divieto come misura precauzionale. Quindi a partire dal 1° settembre 2025, i prodotti cosmetici contenenti le sostanze in questione non potranno più essere immessi né messi a disposizione sul mercato dell’Ue.
La limitazione non si riferisce però solamente ai rivenditori, ma anche agli utilizzatori finali, cioè ai professionisti che impiegano le sostanze. Pertanto prodotti contenenti Tpo e Dmta non potranno essere usati nei centri estetici nemmeno se acquistati prima del 1° settembre.
Fino a quando non ci saranno deroghe a questo divieto, si invitano quindi i lavoratori del settore a guardare attentamente le etichette con gli ingredienti cosmetici dei propri prodotti per evitare il mancato rispetto della legislazione europea.
Condividi questo contenuto: